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SICUREZZA SUL LAVORO - Ing. Lodovico Frimale

FORMAZIONE (Nuovo Accordo Stato-Regioni del 27 Aprile 2025) » - Formazione pregressa

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI
(Fonte: Accordo Stato Regioni pag. 114 di 138)
LAVORATORI :
Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.
DIRIGENTI :
Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
PREPOSTI :
Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo (cioè entro il 24 Maggio 2026).
DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 81/2008 :
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 n 223 per i quali sono riconosciuti i crediti formativi come riportato nella tabella sotto indicata e alle condizioni ivi indicate.
Accordo Stato Regione 21 dicembre 2011 n 223
Corso Frequentato
Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione
 
  Modulo comune Modulo integrativo Condizione
BASSO 16 ore Credito totale ----------------------  
MEDIO 32 ore Credito totale Credito totale
Modulo integrativo 1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Modulo integrativo 2: Pesca (12 ore)
Qualora l’attestato precedentemente rilasciato riporti l’indicazione del Codice Ateco 2007- A 01 02 -03 (agricoltura, silvicoltura e pesca)
ALTO 48 ore Credito totale Credito totale
Modulo integrative 3: Costruzioni (16 ore)
Qualora l’attestato precedentemente rilasciato riporti l’indicazione del Codice Ateco 2007- F (costruzioni)
ALTO 48 ore Credito totale Modulo integrativo 4- chimico Petrolchimico (16 ore) Qualora l’attestato precedentemente rilasciato riporti l’indicazione del Codice Ateco 2007- C 19 (fabbricazione dl coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio) e C20(fabbricazione di prodotti chimici
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PER RSPP E ASPP
 
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 20163 per i moduli A e C, per il quali è riconosciuto credito formativo totale, nonché per il modulo B come riportato nella tabella sotto indicata.
Accordo Stato Regione 128 del 7 luglio 20016
Corso Frequentato
Credito riconosciuto sul presente Accordo Stato Regione
 
  Modulo B comune Modulo B specialistico
Modulo B Comune Credito totale  
Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore) già riconosciuto al Modulo B1 – Accordo 2006
già riconosciuto al Modulo B2
___________ Credito totale per Modulo B-SP1: Agricoltura, silvicoltura e zootecnia (16 ore) Credito totale per Modulo B-SP2: Pesca (12 ore)
Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore) già riconosciuto al Modulo B3 dell’accordo 2006 _____________ Credito totale per Modulo B-SP3: Costruzioni (16 ore)
Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore) già riconosciuto al Modulo B7 dell’accordo 2006 ______________ Credito totale per Modulo B-SP4: Sanità residenziale (12 ore
Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore) già riconosciuto al Modulo B5 dell’accordo 2006 __________________ Credito totale per Modulo B-SP5: Chimico - Petrolchimico (16 ore)
 
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI (ALLEGATO XIV DLGS 81/08)
Per I coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016 , per il quali è riconosciuto credito formativo totale.
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI
Il corso di formazione deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (cioè entro il 24 Maggio 2026).
I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
 
RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008
Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nel presente Accordo.
I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) del presente accordo devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (cioè entro il 24 Maggio 2026).
I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo, sono riconosciuti.
L’ aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.
 
FORMAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Per la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 35, comma 4 del d.lgs .15 giugno 2015, n. 81.
…e cioè :
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.