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SICUREZZA SUL LAVORO - Ing. Lodovico Frimale

FORMAZIONE (Nuovo Accordo Stato-Regioni del 27 Aprile 2025) » - Disposizioni transitorie dell'Accordo

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE DELL’ACCORDO STATO REGIONI
(Fonte: Accordo Stato Regioni pag. 114 di 138)
ENTRATA IN VIGORE
Il presente accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U. 119 del 24 Maggio 2025).
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo.
I datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo (e cioè entro il 24 Maggio 2027).
I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.